La cancellazione del sequestro conservativo.
La cancellazione del sequestro conservativo può avvenire su istanza della parte interessata allegando:
- provvedimento giudiziario in base al quale il giudice dichiara inefficace il provvedimento (art. 669 novies c.p.c.);
- provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 684 cpc;
- sentenza di merito nella quale venga disposta la revoca del provvedimento cautelare;
- provvedimento emanato dal Presidente della Commissione Tributaria o del Tribunale (La trascrizione del provvedimento è esente dal pagamento di emolumenti e imposta di bollo).
Non è possibile, invece, cancellare il sequestro conservativo con atto di consenso delle parti così come previsto dall’art. 2668 c.c. che riguarda la cancellazione della domanda giudiziale (rif. sent. Cassazione n. 5796 del 22/5/1993).
Per la cancellazione del sequestro deve essere esibito il CdP, in caso di indisponibilità è necessario richiederne il duplicato.
Quanto costa la cancellazione del sequestro conservativo al PRA.
La trascrizione della cancellazione del sequestro conservativo al PRA è esente da Imposta Provinciale di Trascrizione, sconta invece i diritti PRA (attualmente €27) e le imposte di bollo (3 di cui una per il rilascio del certificato di proprietà).