Il sequestro conservativo al PRA
Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, ed è previsto dall'art. 671 c.p.c. come misura cautelare e preventiva del creditore quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
Con il sequestro, infatti, il creditore vede tutelato il suo credito perchè si crea un vincolo di indisponibilità del bene che impedisce al debitore di vendere l'auto o la moto impedendo quindi al creditore di soddisfare il proprio diritto.
Per far si che i terzi (es un possibile acquirente) siano a conoscenza dell'esistenza dell'avvenuto sequestro, l’art. 2693 c.c. prevede la la trascrizione del provvedimento di sequestro di un veicolo al PRA.
Come conseguenza della relativa pubblicità della trascrizione, gli atti dispositivi compiuti sul veicolo anche in data anteriore, ma trascritti successivamente all’annotazione del sequestro, non sono opponibili nei confronti del creditore.
Quindi la trascrizione del sequestro conservativo al PRA non impedisce la possibilità di trascrivere successivi atti di trasferimento di proprietà: il rischio è, in ogni caso, di chi acquista e trascrive al PRA un veicolo sequestrato.
Il sequestro conservativo può essere ordinato sia su un singolo bene, quanto sulla generalità dei beni facenti parte del patrimonio del debitore.
Il sequestro conservativo si trascrive al PRA depositando la copia conforme del provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria competente (decreto di sequestro oppure verbale di avvenuto sequestro) notificata al debitore e all’intestatario al PRA del veicolo.
La copia conforme è esente dalla imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).
Il provvedimento di autorizzazione al sequestro emesso dal giudice perde efficacia se non è eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.), ma l’efficacia del provvedimento non rileva ai fini della trascrizione e non deve essere oggetto di valutazione da parte del PRA per cui la richiesta di annotazione può essere effettuata anche in un momento successivo a quello di avvenuta esecuzione e, quindi, anche dopo che è scaduto il termine di esecuzione.
E' importante notare che il sequestro conservativo può essere trascritto al PRA nei confronti di tutti i veicoli che risultano intestati a nome del soggetto destinatario del provvedimento ed anche sui veicoli intestati ad un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento di sequestro a condizione che tale provvedimento sia stato notificato, oltre che al debitore, anche a colui che risulta intestatario al PRA.
Il sequestro conservativo può essere trasformato in pignoramento sulla base di una sentenza esecutiva di condanna.
La trascrizione del sequestro conservativo è una formalità in odio alla parte (art. 12 DM n. 514/1992) per cui non è richiesta la presentazione del Certificato di proprietà (CdP) se cartaceo.
In questo caso il PRA effettua solo l’annotazione del provvedimento su Registro e non rilascia il CdP aggiornato.