Il sequestro conservativo al PRA
Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, ed è previsto dall'art. 671 c.p.c. come misura cautelare e preventiva del creditore quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
Con il sequestro, infatti, il creditore vede tutelato il suo credito perchè si crea un vincolo di indisponibilità del bene che impedisce al debitore di vendere l'auto o la moto impedendo quindi al creditore di soddisfare il proprio diritto.
Per far si che i terzi (es un possibile acquirente) siano a conoscenza dell'esistenza dell'avvenuto sequestro, l’art. 2693 c.c. prevede la la trascrizione del provvedimento di sequestro di un veicolo al PRA.
Come conseguenza della relativa pubblicità della trascrizione, gli atti dispositivi compiuti sul veicolo anche in data anteriore, ma trascritti successivamente all’annotazione del sequestro, non sono opponibili nei confronti del creditore.
Quindi la trascrizione del sequestro conservativo al PRA non impedisce la possibilità di trascrivere successivi atti di trasferimento di proprietà: il rischio è, in ogni caso, di chi acquista e trascrive al PRA un veicolo sequestrato.
Il sequestro conservativo può essere ordinato sia su un singolo bene, quanto sulla generalità dei beni facenti parte del patrimonio del debitore.
Il sequestro conservativo si trascrive al PRA depositando la copia conforme del provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria competente (decreto di sequestro oppure verbale di avvenuto sequestro) notificata al debitore e all’intestatario al PRA del veicolo.
La copia conforme è esente dalla imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).
Il provvedimento di autorizzazione al sequestro emesso dal giudice perde efficacia se non è eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia (art. 675 c.p.c.), ma l’efficacia del provvedimento non rileva ai fini della trascrizione e non deve essere oggetto di valutazione da parte del PRA per cui la richiesta di annotazione può essere effettuata anche in un momento successivo a quello di avvenuta esecuzione e, quindi, anche dopo che è scaduto il termine di esecuzione.
E' importante notare che il sequestro conservativo può essere trascritto al PRA nei confronti di tutti i veicoli che risultano intestati a nome del soggetto destinatario del provvedimento ed anche sui veicoli intestati ad un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento di sequestro a condizione che tale provvedimento sia stato notificato, oltre che al debitore, anche a colui che risulta intestatario al PRA.
Il sequestro conservativo può essere trasformato in pignoramento sulla base di una sentenza esecutiva di condanna.
La trascrizione del sequestro conservativo è una formalità in odio alla parte (art. 12 DM n. 514/1992) per cui non è richiesta la presentazione del Certificato di proprietà (CdP) se cartaceo.
In questo caso il PRA effettua solo l’annotazione del provvedimento su Registro e non rilascia il CdP aggiornato.
Quanto costa la trascrizione del sequestro conservativo al PRA.
La trascrizione del sequestro conservativo è esente da Imposta Provinciale di Trascrizione, sconta invece i diritti PRA (attualmente €27) e le imposte di bollo (2 o 3 a seconda che venga allegato o meno il certificato di proprietà).
Il sequestro conservativo richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
L'’Agenzia delle Entrate ha la possibilità (art. 22 D. Lgs. n. 472/1997), quando vi sia il fondato timore di perdere il credito erariale, di richiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale l’emanazione di misure cautelari, quali il sequestro conservativo o l’iscrizione di ipoteca su uno o più beni.
Il titolo per la trascrizione è costituito dal provvedimento emanato dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale o dal Presidente del Tribunale nei casi in cui non vi sia la giurisdizione territoriale della Commissione tributaria.
La cancellazione del sequestro conservativo.
La cancellazione del sequestro conservativo può avvenire su istanza della parte interessata allegando:
- provvedimento giudiziario in base al quale il giudice dichiara inefficace il provvedimento (art. 669 novies c.p.c.);
- provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 684 cpc;
- sentenza di merito nella quale venga disposta la revoca del provvedimento cautelare;
- provvedimento emanato dal Presidente della Commissione Tributaria o del Tribunale (La trascrizione del provvedimento è esente dal pagamento di emolumenti e imposta di bollo).
Non è possibile, invece, cancellare il sequestro conservativo con atto di consenso delle parti così come previsto dall’art. 2668 c.c. che riguarda la cancellazione della domanda giudiziale (rif. sent. Cassazione n. 5796 del 22/5/1993).
Per la cancellazione del sequestro deve essere esibito il CdP, in caso di indisponibilità è necessario richiederne il duplicato.
Quanto costa la cancellazione del sequestro conservativo al PRA.
La trascrizione della cancellazione del sequestro conservativo al PRA è esente da Imposta Provinciale di Trascrizione, sconta invece i diritti PRA (attualmente €27) e le imposte di bollo (3 di cui una per il rilascio del certificato di proprietà).