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I diritti dei passeggeri nel trasporto sugli autobus migliorano grazie al regolamento CE n. 181/2011.

Il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, mira, tra l’altro, a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, comparabile a quello offerto da altri modi di trasporto, qualunque sia la loro destinazione.

Il provvedimento si inquadra nella più generale esigenza di protezione del consumatore con  la considerazione che il passeggero che viaggia con autobus è la parte più debole nel contratto di trasporto, è quindi opportuno garantirgli un livello minimo di protezione, soprattutto in caso d’incidente derivante dall’utilizzo dell' autobus.

Il regolamento (UE) n. 181/2011 è stato pubblicato il 28 febbraio 2011 e le sue disposizioni entrano un vigore a partire dal 1° marzo 2013.

Le disposizioni del regolamento si applicano integralmente per i servizi di lunga percorrenza, ossia per le tratte superiori a 250 km, solo alcune disposizioni, invece, si applicano a tutti i servizi, compresi quelli che coprono distanze più brevi.

L'applicazione del regolamento è demandata, per ogni Stato, ad organismi nazionali indipendenti con possibilità di imporre sanzioni per il mancato rispetto.

I punti fondamentali del regolamento CE n. 181/2011 sono:

  • La non discriminazione, basata sulla nazionalità dei passeggeri, per ciò che riguarda le condizioni contrattuali o tariffe;
  • la non discriminazione dei disabili e delle persone a mobilità ridotta;
  • il risarcimento, in caso di perdita o danneggiamento a seguito di incidente, dei dispositivi che agevolano la mobilità;
  • l'individuazione di norme minime in materia di informazione dei passeggeri prima e durante il viaggio;
  • l'obbligo di fornire informazioni di carattere generale, sia nelle stazioni che online, sui diritti dei passeggeri;
  • l'accessibilità delle informazioni con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
  • l'organizzazione, da parte dei vettori, di un sistema per la gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i passeggeri;
  • una adeguata assistenza in caso di cancellazione o di ritardo del viaggio superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (salvo nel caso di avverse condizioni meteorologiche oppure gravi catastrofi naturali. L'assistenza prevede il rifocillamento con spuntini, pasti e bevande e, se necessario, la sistemazione in albergo (massimo due pernottamenti) con un limite massimo di spesa di 80 EUR a notte;
  • la garanzia di rimborso o riprotezione in caso di overbooking, cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti;
  • un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo della partenza superiore ai 120 minuti, di cancellazione del viaggio e di mancata offerta al passeggero da parte del vettore di riprotezione o rimborso;
  • informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate;
  • la tutela del passeggero in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento, provocati da incidente stradale.

L'indice degli articoli del regolamento CE n. 181/2011 che può essere scaricato a questo link.

CAPO I    DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1    Oggetto: Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus
Articolo 2    Ambito di applicazione
Articolo 3    Definizioni
Articolo 4    Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
Articolo 5    Adempimento degli obblighi ad opera di altri soggetti
Articolo 6    Esclusione di deroghe
CAPO II    RISARCIMENTO E ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE
Articolo 7    Decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio
Articolo 8    Esigenze pratiche immediate del passeggero
CAPO III    DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA
Articolo 9    Diritto al trasporto
Articolo 10    Eccezioni e condizioni speciali
Articolo 11    Accessibilità e informazione
Articolo 12    Designazione delle stazioni
Articolo 13    Diritto all’assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
Articolo 14    Condizioni di prestazione dell’assistenza
Articolo 15    Trasmissione di informazioni a terzi
Articolo 16    Formazione
Articolo 17    Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità
Articolo 18    Deroghe
CAPO IV    DIRITTI DEL PASSEGGERO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO
Articolo 19    Continuazione, reinstradamento e rimborso
Articolo 20    Informazione
Articolo 21    Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Articolo 22    Ulteriori richieste risarcitorie
Articolo 23    Deroghe
CAPO V    DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI
Articolo 24    Diritto all’informazione sul viaggio
Articolo 25    Informazioni sui diritti dei passeggeri
Articolo 26    Reclami
Articolo 27    Trasmissione dei reclami
CAPO VI    APPLICAZIONE E ORGANISMI NAZIONALI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE
Articolo 28    Organismi nazionali responsabili dell’applicazione
Articolo 29    Relazione sull’applicazione del presente regolamento
Articolo 30    Cooperazione tra gli organismi responsabili dell’applicazione
Articolo 31    Sanzioni
CAPO VII    DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32    Relazione
Articolo 33    Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
Articolo 34    Entrata in vigore

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