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La trascrizione al PRA dell’atto di destinazione per fini meritevoli di tutela (art. 2645 ter c.c.)

L’art. 2645 ter del codice civile è stato introdotto dall'art. 39 novies del DL n. 273/2005, aggiunto dalla legge di conversione 51/2006, e prevede la possibilità di trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, oppure a pubbliche amministrazioni o ancora ad altri enti o persone fisiche.

"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."

La norma rappresenta una importante eccezione all'articolo 2740 cc, secondo cui ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”.

Infatti, per effetto della trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c, quest’ultimo diviene opponibile ai terzi ed i beni “vincolati” ed i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva.

Si viene così a costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del conferente, costituisce un patrimonio distinto ed autonomo dalla restante parte del patrimonio del conferente ed è opponibile ai terzi.

Modalità di trascrizione e documenti da presentare al PRA.

L'atto di destinazione per fini meritevoli di tutela deve essere, obbligatoriamente, redatto nella forma dell’atto pubblico come è espressamente richiesto dal legislatore. Alla richiesta occorre allegare i seguenti documenti:

  • Il Certificato di Proprietà CdP (denuncia in caso di smarrimento o furto) solo se cartaceo;   
  • Nota di trascrizione mod. NP3C Scarica Gratis;   
  • fotocopia del documento di identità/riconoscimento;   
  • per i cittadini UE: copia del documento di identità attestante la residenza in Italia o dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/2000 attestante la residenza in Italia unitamente a fotocopia del documento di identità UE;   
  • per i cittadini extra UE: copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno o copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; eventuale delega alla presentazione della formalità sottoscritta dal donatario;  
  • delega alla presentazione della formalità sottoscritta dal beneficiario se la formalità è presentata da un terzo incaricato

Quanto costa la trascrizione al PRA dell'atto di destinazione per fini meritevoli di tutela.

  • L'atto di destinazione per fini meritevoli di tutela è soggetto al pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) calcolata in misura fissa sulla base della Provincia di residenza/sede legale del'intestatario;   
  • Emolumenti PRA, attualmente 27,00 euro;   
  • Imposta di bollo, n. 3;

La carta di circolazione non viene contestualmente aggiornata.

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