Cosa è l'istanza dell'acquirente.
L' ISTANZA DELL'ACQUIRENTE è il titolo che può essere utilizzato per iscrivere al PRA i veicoli immatricolati dopo il 17/3/2005.
L'istanza dell'acquirente è stata istituita dalla legge 20/2005 in alternativa alla tradizionale dichiarazione di vendita del veicolo la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge.
Per quali veicoli può essere utilizzata l'istanza dell'acquirente.
L'istanza dell'acquirente può essere utilizzata solo per le formalità eseguite con le modalità di Sportello Telematico dell’Automobilista (ovvero in cui c'è l'aggiornamento contestuale degli archivi PRA e Motorizzazione), previste dal DPR 358/2000, anche nel caso in cui la formalità non sia gestibile con detta procedura per motivi tecnici (ad esempio nel caso di iscrizione a favore di cittadino italiano residente all'AIRE).
Le richieste per cui è possibile quindi presentare l'istanza dell'acquirente sono quindi:
- le prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) nuovi di fabbrica, che sono stati venduti attraverso canali ufficiali;
- le prime iscrizioni al PRA di rimorchi, con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg, nuovi di fabbrica, che sono stati venduti attraverso canali ufficiali;
- le prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e dei rimorchi con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg nuovi, provenienti da uno Stato membro della Comunità Europea oppure aderente allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), venduti tramite canali non ufficiali;
- le prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in possesso della documentazione di circolazione provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
Che forma può avere l'istanza dell'acquirente.
L'istanza dell'acquirente può essere redatta:
- sull'apposito stampato Mod NP2B (esente da bollo) Scarica;
- su foglio a parte sul quale deve essere apposta il contrassegno telematico (marca da bollo da 16,00).
L'istanza dell'acquirente deve indicare:
- i dati anagrafici completi dell' acquirente;
- i dati anagrafici completi del venditore.
L'istanza dell'acquirente deve essere sottoscritta da entrambi i soggetti anche se, in deroga, la sottoscrizione del venditore può essere sostituita dalla fattura di vendita italiana o straniera o dall' eventuale contratto redatto all'estero.
Tutti i documenti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione giurata.
Chi firma l'istanza dell'acquirente.
Per l'istanza dell’acquirente a favore di una persona giuridica è sufficiente la sottoscrizione del singolo socio o amministratore che ha la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione non è quindi necessaria la firma congiunta dei rappresentanti legali della società.
I poteri di firma del legale rappresentante possono essere provati con:
- Visura camerale;
- Copia della Procura;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Contratto di locazione contenente il mandato ad operare in favore del locatario.
Quanto costa l'istanza dell'acquirente.
L'iscrizione con istanza dell'acquirente paga:
- IPT in misura variabile, in relazione all'elemento fiscale (KW o Portata) ed alla residenza dell'acquirente;
- gli emolumenti PRA;
- l' imposta di bollo;
- diritti ed imposta bollo motorizzazione.