COLPO DI SONNO, la sentenza n. 9172 del 26/2/2013 accoglie il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di un uomo che aveva causato un grave incidente per essersi addormentato mentre era alla guida della propria auto.
Secondo la Cassazione quindi il guidatore non può essere esentato dalla responsabilità in quanto il malore non è riconducibile al coso fortuito.
Ecco la precisazione della Corte: "in materia di circolazione stradale la giurisprudenza colloca il malore nell’ambito dei fattori incidenti sulla capacità di intendere e di volere e non del caso fortuito: per ciò che riguarda la responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore dello stesso (che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale), repentinamente e improvvisamente insorto, è pur sempre un’infermità, ovvero uno stato morboso, ancorchè transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’articolo 88 del codice penale.
Esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli e automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell’articolo 42 del codice penale".