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Il trasporto urgente di animali in ambulanza viene equiparato a quello dei feriti gravi.

E' un atto di civiltà oltre che di amore per gli animali: il decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 217 del 9 ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2012, in analogia a quanto sancito dall’art. 156 comma 4 del codice della strada in materia di segnalazione acustica nel caso di trasporto di feriti gravi da parte di veicoli privati, consente di derogare ai divieti e ai limiti sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica anche quando il veicolo privato trasporti un animale in stato di necessità.

La disciplina riguarda le autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE , i veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, i veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attività' di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.

Lo stato di necessità e le specifiche patologie sono specificamente previste dal legislatore, e sono:

  • malattia o trauma grave che abbia compromesso le funzioni vitali o che impedisca all’animale di spostarsi o deambulare autonomamente e senza sofferenza;
  • ferite aperte, emorragie e prolasso;
  • alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
  • alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

I  conducenti delle autoambulanze sono tenuti ad esibire uno dei seguenti documenti:

  • la richiesta scritta di soccorso;
  • la richiesta scritta  di trasporto;
  • la certificazione rilasciata da un veterinario relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso.

Se il controllo non è possibile per ragioni di luogo e tempo, l’intestatario del veicolo dovrà provvedere ad esibire la  suddetta documentazione entro 30 giorni dalla notifica dell’invito.

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