Da un punto di vista giuridico la dichiarazione di volontà, espressa nella forma della scrittura privata autenticata, non ha scadenza.
Ai fini amministrativi, invece, il Codice della strada prevede che la compravendita sia trascritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro 60 giorni dalla data di autentica.
Trascorso tale termine senza che l'acquirente non abbia provveduto alla trascrizione, sono previste sia sanzioni pecuniarie (art 94 CdS) che sovrattasse sugli importi relativi all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) oltre agli interessi legali per ritardato pagamento.
L'agevolazione del 'ravvedimento operoso', deve essere richiesta direttamente dall'interessato esclusivamente al momento della prima presentazione della pratica al PRA altrimenti si perde il diritto di usufruirne.
Dopo questo periodo (1 anno) la sanzione per la ritardata presentazione ammonterà sempre al 30%.
Gli interessi (tasso legale) sono da calcolare in base numero dei giorni effettivi di ritardo in ragione dell'1% annuo.