Quello della intestazione fittizia di un veicolo è, purtroppo, un caso frequente e la cui soluzione, per il malcapitato, è estremamente laboriosa.
Cosa è l'intestazione fittizia di un'automobile.
L'intestazione fittizia si verifica quando viene iscritta a nome di un ignaro cittadino, la proprietà di un veicolo sulla base di documentazione falsa o falsificata.
Molto frequentemente vengono utilizzati documenti di identità smarriti e documenti di circolazione contraffatti. Le auto, clonate o rubate, vengono quindi fornite di tutta la documentazione contraffatta e ne viene richiesta la trascrizione a nome di un soggetto ignaro. Gli archivi che gestiscono i veicoli (PRA e Motorizzazione), di fronte ad una richiesta di intestazione formalmente valida, difficilmente riescono ad accorgersi della situazione anomala e non possono quindi che accettarla e rilasciare i documenti aggiornati (Libretto di circolazione e Certificato di Proprietà) con il nome dell'intestatario fittizio.
Come una persona si accorge di avere un'auto intestata.
Normalmente i casi più frequenti sono quelli di una multa oppure il bollo auto non pagato. In questi casi gli Enti accertatori o la Regione richiedono il pagamento al nominativo presente nell'archivio del PRA.
Cosa fare quando ci si accorge di avere un'auto intestata.
A questo punto inizia una fase lunga e complessa. Bisogna sporgere denuncia alle autorità di Polizia, intanto per togliersi ogni resonsabilità per eventuali fatti criminosi che potrebbere verificarsi, per togliere invece l'annotazione della proprietà dal PRA è necessario che un Giudice ordini al Pubblico Registro Automobilistico di annullare l'iscrizione.
L'accesso alla magistratura è ovviamente lungo e, talvolta costoso, e si tratta realmente di un onere ingiusto a carico di una persona che è vittima e nulla ha fatto per trovarsi in questa situazione.
La circolare Prot. 13245 del 14 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti le cui istruzioni sono applicabili a decorrere dal 7 giugno 2012.
In attuazione dell'art. 94 bis comma 3 del codice della strada, introdotto dalla legge n. 120/2010, che prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 94-bis, su richiesta degli organi di polizia stradale, siano cancellati d’ufficio dall’Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, ha illustrato le modalità operative alle quali gli UMC dovranno attenersi:
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competente a ricevere le richieste degli organi di polizia sono l’UMC del luogo in cui è avvenuto l’accertamento, nonché l’Ufficio Provinciale P.R.A. secondo le istruzioni impartite dall’Automobile Club d’Italia;
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la cancellazione d’ufficio, come la radiazione dei veicoli, è gestita con procedura telematica in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e del Pubblico registro automobilistico;
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l’aggiornamento dell’Archivio nazionale consiste in una“cessazione della circolazione” con causale “IF”. Una volta avvenuta la cancellazione del veicolo, sara’ possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa digitata, la dicitura “Veicolo cancellato d’ufficio a norma dell’art. 94-bis c.d.s.”;
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Gli UMC dovranno verificare che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle informazioni o dalle prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto. L’accertamento è da ritenersi definitivo, in forza delle vigenti disposizioni in materia, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
- il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.