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Intestazioni fittizie di veicoli, gli organi di polizia stradale potranno richiedere la loro cancellazione d'ufficio dagli archivi del PRA.

Quello della intestazione fittizia di un veicolo è, purtroppo, un caso frequente e la cui soluzione, per il malcapitato, è estremamente  laboriosa.

Cosa è l'intestazione fittizia di un'automobile.

L'intestazione fittizia si verifica quando viene iscritta a nome di un ignaro cittadino, la proprietà di un veicolo sulla base di documentazione falsa o falsificata.

Molto frequentemente vengono utilizzati documenti di identità smarriti e documenti di circolazione contraffatti. Le auto, clonate o rubate, vengono quindi fornite di tutta la documentazione contraffatta e ne viene richiesta la trascrizione a nome di un soggetto ignaro. Gli archivi che gestiscono i veicoli (PRA e Motorizzazione), di fronte ad una richiesta di intestazione formalmente valida, difficilmente riescono ad accorgersi della situazione anomala e non possono quindi che accettarla e rilasciare i documenti aggiornati (Libretto di circolazione e Certificato di Proprietà) con il nome dell'intestatario fittizio.

Come una persona si accorge di avere un'auto intestata.

Normalmente i casi più frequenti sono quelli di una multa oppure il bollo auto non pagato. In questi casi gli Enti accertatori o la Regione richiedono il pagamento al nominativo presente nell'archivio del PRA.

Cosa fare quando ci  si accorge di avere un'auto intestata.

A questo punto inizia una fase lunga e complessa. Bisogna sporgere denuncia alle autorità di Polizia, intanto per togliersi ogni resonsabilità per eventuali fatti criminosi che potrebbere verificarsi, per togliere invece l'annotazione della proprietà dal PRA è necessario che un Giudice ordini al Pubblico Registro Automobilistico di annullare l'iscrizione.

L'accesso alla magistratura è ovviamente lungo e, talvolta costoso, e si tratta realmente di un onere ingiusto a carico di una persona che è vittima e nulla ha fatto per trovarsi in questa situazione.

La circolare Prot. 13245 del 14 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  le cui istruzioni sono applicabili a decorrere dal 7 giugno 2012.

In attuazione dell'art. 94 bis comma 3 del codice della strada, introdotto dalla legge n. 120/2010, che prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 94-bis, su richiesta degli organi di polizia stradale, siano cancellati d’ufficio dall’Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, ha illustrato le modalità operative alle quali gli UMC dovranno attenersi:

  1. competente a ricevere le richieste degli organi di polizia sono l’UMC del luogo in cui è avvenuto l’accertamento, nonché l’Ufficio Provinciale P.R.A. secondo le istruzioni impartite dall’Automobile Club d’Italia;
  2. la cancellazione d’ufficio, come la radiazione dei veicoli, è gestita con procedura telematica in modo da garantire il contestuale aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e del Pubblico registro automobilistico;
  3. l’aggiornamento dell’Archivio nazionale consiste in una“cessazione della circolazione” con causale “IF”. Una volta avvenuta la cancellazione del veicolo, sara’ possibile consultare il sistema centrale e visualizzare, per la targa digitata, la dicitura “Veicolo cancellato d’ufficio a norma dell’art. 94-bis c.d.s.”;
  4. Gli UMC dovranno verificare che la richiesta degli organi di polizia sia corredata dalle informazioni o dalle prove documentali dalle quali risulti in modo incontrovertibile la sussistenza di detto presupposto. L’accertamento è da ritenersi definitivo, in forza delle vigenti disposizioni in materia, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
    • il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
    • il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
    • il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione del verbale di contestazione ed abbia ottenuto il rigetto dei gravami.

 

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