Per offrirti una migliore esperienza digitale su questo sito, Autoinformazioni utilizza cookie di sessione e di terze parti. La prosecuzione della navigazione mediante consenso (pressione su OK) o scroll di pagina comporta l'accettazione all'uso dei cookie. Procedendo con la navigazione, dunque, autorizzi la scrittura di tali cookie sul tuo dispositivo. Per maggior informazioni è a tua disposizione l’informativa vai su Approfondisci.

Revoca della patente per esercizio servizio di piazza senza licenza (art. 86 Cds), cosa e come fare per ri ottenerla.

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, nel caso in cui commetta tale violazione per due volte in tre anni. 

Cosa dice il Codice della strada:
TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.671 a euro 6.684. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (1)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 312. (1) (2).


(1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) I taxi, al di fuori dell'orario di servizio, possono essere utilizzati per "uso proprio": art. 14, comma 6, decreto legisl. 19 novembre 1997, n. 422.

Articoli collegati:

Tu sei qui:

.... Basta un attimo ... per cambiare la tua vita e quella di chi ti vuole bene.
Sii prudente sempre ... Basta un attimo ... pensaci prima.
AutoInformazione.org è vicina alle vittime della strada ed ai loro familiari.