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ECOBONUS: prorogata al 2014 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Sono state prorogate al 2014 le detrazioni IRPEF per ecobonus e ristrutturazioni.

E' possibile quindi ottenere una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici.

Le spese per questi interventi di recupero edilizio devono essere sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Il bonus non è concesso se si acquistano beni per arredare il proprio immobile

La detrazione IRPER viene infatti concessa solo quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (es. guardiole, ppartamento del portiere, parti comuni).

In questo caso, i condomini avranno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione ammissibili per ottenere la detrazione IRPEF?

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. 

L'importo massimo di spesa ammessa in detrazione di 10.000€ e tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle relative al trasporto ed al montaggio dei beni acquistati.

Per ottenere l'eco-bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria.

Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

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