I possessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori azionati con motore elettrico, godono della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.
Alla fine di questo periodo per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per gli stessi veicoli a benzina.
(In Piemonte ed in Lombardia i veicoli elettrici ed a gas godono dell'esenzione totale).
Per contro, le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo, che siano omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, pagano un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina se risultano conformi alle direttive C.E.E. in materia di emissioni inquinanti (91/441/CEE e 91/542/CEE e successive modificazioni)