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La liquidazione coatta amministrativa al PRA

Cosa è la liquidazione coatta amministrativa 

La liquidazione coatta amministrativa è una specifica procedura di liquidazione prevista per particolari categorie di società in crisi economica e finanziaria:

  1. le società bancarie di revisione,
  2. le società cooperative,
  3. le società di intermediazione mobiliare e di investimento.

La liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dall' art 194 e seguenti della Legge Fallimentare.

Non è trascrivibile al PRA il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

La legge sul PRA in materia di trascrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico non prevede la trascrizione del decreto di liquidazione coatta amministrativa, né tantomeno è previsto dalla legge fallimentare.

L'art. 197 L.F. prevede, infatti, espressamente solo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro delle Imprese oltre ad eventuali altre forme di pubblicità disposte dal provvedimento stesso.

Perdita di possesso del veicolo per liquidazione coatta amministrativa

Visto però che il provvedimento può incidere sulla circolazione del veicolo e quindi sulla tassa automobilistica (a seguito dello spossessamento del bene e la conseguente acquisizione alla massa fallimentare), il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è titolo idoneo per l'annotazione della La perdita di possesso del veicolo, al fine di sospendere il pagamento della tassa automobilistica.

Ovviamente lo spossessamento deve risultare dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa essendo possibile, in caso contrario, che il veicolo sia rimasto nella possesso dell'intestatario in qualità di custode.

La prenotazione a debito

La prenotazione a debito non è praticabile per la liquidazione coatta amministrativa, considerato che la trascrizione del decreto di liquidazione coatta amministrativa non è prevista né dalla normativa speciale e generale in materia di trascrizione dei veicoli al PRA né dalla legge fallimentare.

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