Non si pagano gli emolumenti PRA sul fermo amministrativo
E' stata pubblicata sulla G.U. n.160 del 12 luglio 2011 la legge n.106 di conversione in legge del Decreto Sviluppo che riporta "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 maggio 201 1, n. 70, concernente Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia".
L'articolo 7 comma 2 gg octies, stabilisce che "in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese né all'agente della riscossione né al Pubblico Registro Automobilistico gestito dalllAutomobile Club d'ltalia (Aci) o ai gestori degli altri pubblici registri."
L'esenzione si riferisce alla sola cancellazione, pertanto, in conseguenza della nuova normativa, la formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo per revoca, presentata dalla parte, è esente dai soli emolumenti per la cancellazione.
Occorrerà pagare l'emolumento di iscrizione del fermo e le imposte bollo, per un totale di 51,16 (se la richiesta si effettua sul Certificato di proprietà) o 65,78 se per la presentazione si utilizza il modello NP3c.
La disposizione si applica a tutte le formalità di cancellazione del Fermo Amministrativo presentate al PRA dal giorno di entrata in vigore della norma ossia il 13 luglio 2011.