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L'uso dei dispositivi di ritenuta per bambini: seggiolini ed adattatori, art. 172 cds.

Trasporto dei bambini

Cosa sono i sistemi di ritenuta dei bambini (art 172 cds).

Il sistema di ritenuta è un dispositivo che serve ad evitare collisioni ed urti ai bambini in caso di incidente stradale.

Con l'entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini".

I cambiamenti introdotti dalla nuova norma, sostanzialmente, sono: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori).

Nel nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli.

La norma del codice della strada distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e dell’impiego cui il veicolo è destinato.

In questo articolo si parla di:
- i sistemi di ritenuta sulle autovetture uso privato
- i sistemi di ritenuta sugli autocarri
- i sistemi di ritenuta sui taxi e ncc
- i sistemi di ritenuta sugli autobus
- caratteristiche costruttive dei seggiolini
- posizionamento sicuro

Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato munite, all'origine, delle cinture.

Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.

Precedentemente l’art 172 C.d.S. prevedeva, per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età. La nuova normativa esclude questa possibilità, con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, i bambini non possono essere trasportati.

In caso di violazione, si applica la sanzione prevista dall’art. 172, comma 10, C.d.S.

Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato NON munite, all'origine, delle cinture.

Per i veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini, il comma 3 dell’art. 172 C.d.S. prevede che:

Il trasporto dei bambini sugli autocarri

Come previsto dalla regolamentazione generale europea, la disciplina indicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve essere rapportata con l’art. 54, comma 1, lett. d), e con l’art. 82 C.d.S. che prevede, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.

Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente.

L’art 172 C.d.S ha mantenuto l’esenzione dall’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente. Il bambino deve però essere accompagnato da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

L’esenzione si applica a tutti gli autoveicoli autorizzati ad effettuare servizio di pubblico di piazza o di noleggio con conducente anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati.

Trasporto dei bambini sugli autobus ed impiego dei dispositivi di ritenuta previsti.

I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti.

I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l’autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi. Sull’argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti precisato che l’uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni.

Secondo le disposizioni dell’art 172 comma 6 del Codice della Strada, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada.

Questa previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 Kg perché, secondo il Regolamento Comunitario, l’utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.

Per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni caso, le esenzioni di cui all’art. 172 comma 4 C.d.S..

Caratteristiche costruttive ed installazione dei dispositivi di ritenuta per bambini sui veicoli.

I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (Il regolamento è pubblicato sulla G.U.C.E n. L 330/56 del 16.12.2005).

Come deve essere posizionato il seggiolino per il trasporto sicuro dei bambini in auto.

La massima sicurezza, compatibilmente con le caratteristiche costruttive dell'auto, si ha posizionando il seggiolino nel sedile posteriore, al centro, in direzione contraria al senso di marcia.

I bambini possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro e disabilitando l'airbag frontale (comma 5 dell’art. 172 C.d.S).

Per gli autobus e per i minibus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, i dispositivi devono essere specificamente omologati per il trasporto di bambini su tali veicoli.

Vedi anche:  Cosa è il sistema di attacco dei seggiolini Isofix

Video: Importanza dell'uso del seggiolino per bambini (Polizia di Stato)

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