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L'istituto del Trust: caratteristiche, soggetti, scopo, costo e trascrizione al PRA.

Cosa è il TRUST.

Il "Trust" è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico anglosassone di "common law", sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, e serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale.

Il primo luglio 1985 è stata promulgata la Convenzione dell'Aja relativa alla legge sui "trusts" ratificata dall'Italia, e resa esecutiva dalla Legge n. 364 del 16 ottobre 1989.

Con la legge 273/2005 è stato introdotto un nuovo articolo al Codice Civile (2645-ter) sotto la rubrica "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone disabili, a pubbliche amministrazioni, ad altri Enti o persone fisiche".

Ecco il testo dell'articolo in esame.

"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione salvo quanto previsto dall'articolo 2915 primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

L'istituto è stato anche preso in considerazione dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 74-76) e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007 n. 48/E, quest'ultima al solo fine di regolamentarne gli aspetti fiscali e tributari.

Attualmente, sono numerose le sentenze di tribunali di vario grado che riconoscono gli effetti del trust con particolare riguardo a quello c.d. interno, intendendosi per tale il trust che presenta, quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, la legge regolatrice che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.

Le caratteristiche del trust.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

La struttura essenziale del trust: è l' accordo in forza del quale un soggetto (settler o disponente) trasferisce la proprietà di un suo bene ad altro soggetto (trustee o fiduciario) nell'interesse di un terzo (beneficiario) e per un fine specifico.

Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti:

  • separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio),
  • gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.

Il trust è quindi un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra il disponente o costituente (settlor) e il fiduciario (trustee).

Il disponente trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

Il trustee acquista, in seguito all'atto di dotazione del settlor, la titolarità del bene solo in tale sua qualità: ciò comporta che egli subisce i limiti imposti dal settlor per il perseguimento dello scopo del trust, limiti che si manifestano nella destinazione dell'utilizzo del bene, dei proventi e dei frutti (o dei redditi comunque attinenti direttamente al bene) a favore dei soggetti beneficiari.

L'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985 prevede come elementi essenziali del trust:

  • i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
  • i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;
  • il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo indicazioni dettate nell'atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. 
  • Il trustee deve rendere conto della gestione.

La convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia approvata per iscritto nelle consuete forme previste dal codice civile ai sensi dell'art. 2657 c.c..

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne può immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust è una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprietà speciale" che può essere utilizzato per moltissimi motivi.

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da: tutela dei minori e soggetti diversamente abili, tutela del patrimonio per finalità successorie, beneficenza, protezione dei beni, riservatezza, vantaggi fiscali.

Trascrizione del trust al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)

E' possibile trascrivere al PRA l'atto istitutivo del trust nel quale il disponente (settlor) preveda, tra i beni, anche dei veicoli.

Il trustee agisce in relazione ad un bene proprio ancorché segregato nel suo patrimonio e la pubblicità che egli richiede ha due funzioni:

  • proteggere i beneficiari;
  • raggiungere il perseguimento dello scopo prefissato dal settlor.

Il trustee è obbligato a tenere i beni del trust separati dai propri.

In particolare, tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri pubblici o privati, il trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione/intestazione.

L'atto istitutivo del trust non potrà essere autenticato ex art. 7 L. 248/06, poichè non si tratta di un semplice atto di alienazione.

I successivi atti di disposizione dei veicoli da parte del trustee, che a questo punto risulta intestatario al PRA, potranno invece essere autenticati ai sensi dell'art. 7 L. 248/06 (cd L. Bersani).

Si possono verificare due possibilità di trascrizione:

  1. La formalità potrà consistere in una prima iscrizione di veicolo nuovo a favore del soggetto indicato come trustee, qualora il settlor abbia previsto nell'atto istitutivo del trust che il capitale venga impiegato proprio per realizzare compravendite di veicoli.
  2. Nel patrimonio destinato al trust potrebbero essere compresi dei veicoli usati in tal caso dovranno essere trascritti al PRA i relativi trasferimenti di proprietà, assolvendo gli importi relativi ad IPT (sempre proporzionalmente all'elemento fiscale KW), emolumenti e imposta di bollo.

Per l'aggiornamento della carta di circolazione occorre rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile.

Presenza di gravami.

Non è elemento ostativo alla trascrizione del trust la presenza di gravami sul veicolo, quali ad esempio vincoli ipotecari, sequestri, pignoramenti o altri provvedimenti giudiziari e amministrativi.

Limiti al trust.

Come conseguenza dell'iscrizione, non potranno essere trascritti al PRA, nei confronti del disponente,  i provvedimenti cd. "in odio alla parte" qualora il rapporto giuridico alla base dei suddetti provvedimenti sia sorto in data successiva alla costituzione del trust.

Non è ammissibile l'intestazione a favore di un trustee che non abbia la residenza in Italia, cosi come stabilito dal Codice della Strada e dalla legge che regola il PRA.

Il trust può essere soggetto a scadenza.

La trascrizione di un atto di trust che preveda, tra i beni, veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure di collaudo o un certificato di approvazione, non può avvenire a favore di trustee che non possiedano i requisiti idonei per ottenere l'autorizzazione a circolare.

In questo caso, si deve costituire un usufrutto a favore di soggetti che sono autorizzati ad utilizzare professionalmente i veicoli (cfr. art. 93 CdS).

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