Radiazione dal PRA di un veicolo su cui grava il fermo amministrativo.
Categoria principale: Pratiche auto
Categoria: Radiazione
Creato 12 Aprile 2012
Ultima modifica il 02 Maggio 2012
L'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo impedisce l'annotazione sia della formalità di radiazione per demolizione che della radiazione per esportazione.
E' possibile però effettuare l'annotazione della formalità di radiazione dall'archivio PRA, senza la preventiva cancellazione del fermo, nei seguenti casi :
- in caso di non utilizzabilità del veicolo a seguito dei danni ingenti subiti o perchè il medesimo è andato distrutto: occorre l'attestazione rilasciata da un'autorità pubblica competente che lo attesti. Questa dichiarazione deve provenire, esclusivamente, dall'autorità pubblica, non viene accettata la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di avvenuto danno al veicolo fatta dal demolitore autorizzato o da qualunque altro soggetto, in quanto si tratterebbe di una semplice dichiarazione di parte ;
- nel caso in cui la richiesta di radiazione provenga da un'autorità pubblica;
- quando l'auto è stata radiata anteriormente all'iscrizione del fermo: occorre essere in possesso del certificato di rottamazione con data antecedente all'iscrizione del fermo. In questo caso occorre presentare la richiesta al PRA che, in prima istanza, la respingerà per consentire all'agente della riscossione la cancellazione del fermo. Quando il fermo amministrativo sarà stato annullato, la formalità potrà essere definita in seconda presentazione;
- in caso di nulla osta alla cancellazione del fermo rilasciato dallo stesso agente della riscossione che ha iscritto il fermo.