- Categoria: Ambiente
Incentivi per le flotte aziendali con veicoli a basse emissioni inquinanti.
Con l’entrata in vigore di “Sblocca Italia”, vengono modificate le modalità di fruizione degli incentivi e diventa più facile accedere agli incentivi per le flotte aziendali con veicoli a basse emissioni inquinanti complessive.
La misura ha finalità esclusivamente ambientali e punta allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la diffusione di veicoli, con particolare riguardo all’ambito urbano, a basse emissioni complessive e non rappresenta un provvedimento di sostegno o allo sviluppo del mercato dell'auto (CARS 21)
Le principali novità dal decreto sono:
- eliminazione del vincolo dei 10 anni di anzianità del veicolo da rottamare;
- eliminazione del vincolo dei 12 mesi di possesso del veicolo da rottamare;
- ammissibilità per i veicoli destinati ad uso promiscuo (non solo aziendale);
- possibilità di modulare l'incentivo anche sotto la soglia del 20% del prezzo del veicolo.
Quali sono i veicoli che possono godere dell'agevolazione.
Possono ottenere il contributo i veicoli pubblici o privati a basse emissioni complessive, cioè quelli che utilizzano in modalità esclusiva o doppia, combustibili alternativi (idrogeno, biocombustibili, metano, biometano, GPL, energia elettrica) e che in particolare:
- producano emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km (vale per tutte le categorie di acquirenti, anche privati cittadini);
- producano emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km e siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni o siano destinati all’uso di terzi, come taxi, noleggio con conducente, car-sharing, noleggio a breve termine, servizi di linea, logistica, ecc.
L’uso di terzi infatti è previsto dal Codice della Strada nei seguenti casi:
- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- servizio di linea per trasporto di cose;
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
I veicoli devono appartenere alle seguenti categorie:
- automobili;
- veicoli commerciali;
- ciclomotori;
- motoveicoli;
- quadricicli (categorie M1, N1, L1 / L1e, L2 / L2e, L3 / L3e, L4 / L4e, L5 / L5e, L6e, L7e del codice della strada).
Fonte: Contributi BEC http://www.bec.mise.gov.it/site/bec/home.html